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DIVIETO DI FUMO - PUNTUALIZZAZIONI

Ai docenti, a tutti gli alunni e ai loro genitori e al personale ATA.

Facendo riferimento a numerose e reiterate segnalazioni riguardanti la presenza di fumatori nelle aree esterne di pertinenza della scuola (porticato di ingresso, scale esterne, marciapiede antistante l'edificio e l'ingresso laterale) si ricorda a tutte le componenti che a vario titolo frequentano le sedi dell'istituto (personale docente e ATA, studenti, genitori, personale esterno) che la legge 8/11/2013 n. 128 (“Tutela della salute nelle scuole”), all'art.4 c.1, estende il divieto di fumo “[…] anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni”. La norma dispone, altresì, al c.2, che “è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi”, e al c.3 che “chiunque violi il divieto delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.

Tali sanzioni consistono in pene pecuniarie i cui importi variano da € 27,50 a € 275,00; in genere la sanzione comminata è pari a € 55,00. Le violazioni vanno contestate al trasgressore da parte del personale incaricato; il trasgressore o la sua famiglia devono provvedere al pagamento dell’ammenda. Si specifica che l’ammenda va versata alla Tesoreria Provinciale di Trieste, secondo le modalità che verranno comunicate all’atto della contestazione.

Si richiama, inoltre, il fatto che agli allievi non è consentito uscire dall’istituto senza autorizzazione e che l’accesso alle aree esterne per fumare si configura come uscita non autorizzata.

 

 

                                         Il Dirigente scolastico
                                              Cesira Militello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993