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Programma per la Trasparenza e l'integrità

Programma per la Trasparenza e l'integrità
Art. 10, c. 8, lett. A

In questa pagina è consultabile il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 2012-2014 adottato con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2012. Il documento definisce le iniziative finalizzate a garantire adeguati livelli di trasparenza secondo le Linee Guida della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) contenute nelle Delibere n. 105/2010 e n. 2/2012.

Atti Generali

 Atti Generali
Art. 12, c.1, 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

   1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

   2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
 
Atti Interni

 

Riferimenti Normativi

  • Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 249/1998
  • Contratti collettivi nazionali di lavoro
  • D.Lgs 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
  • L. 221/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis – Crescita 2.0), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
  • L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
  • L. 134/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese” (articolo 18).
  • D.L. 95/2012: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” – Spending review.
  • L. 183/2011: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012″ (Semplificazione).
  • D.Lgs. 235/2010: “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 82/2005, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della L. 69/2009
  • D.Lgs. 150/2009: “Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
  • D.Lgs. 106/2009: “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
  • L. 169/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” (Riforma Gelmini).
  • L. 133/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
  • D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’articolo 1 della L. 23/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
  • D.Lgs. 82/2005: “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).
  • D.Lgs. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Legge sulla Privacy)
  • L. 53/2003: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (Riforma Moratti) e decreti applicativi.
  • D.M. 44/2001: regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
  • D.P.R. 275/1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.
  • L. 59/1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (art. 21, relativo all’autonomia scolastica).
  • D.Lgs. 297/1994: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
  • L.104/1992: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”.
  • L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Attestazioni OIV o Struttura Analoga

 Attestazioni OIV o Struttura Analoga
Come previsto dalla delibera 50/2013 della CIVIT.
 
Per le scuole non è prevista l'istituzione degli OIV - Organismi Interni di Valutazione.

Oneri Informativi per Cittadini e Imprese

 Oneri Informativi per Cittadini e Imprese
Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi.

   1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

   2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
 

 


Per le scuole non è prevista l'istituzione degli OIV - Organismi Interni di Valutazione.

Organi Di Indirizzo Politico-Amministrativo

Organi Di Indirizzo Politico-Amministrativo
Art. 13, c.1, lett. a - Art. 14

L’organo di indirizzo politico-amministrativo nelle istituzioni scolastiche è il Consiglio di Istituto.

Consiglio di Istituto
Componenti: Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti degli insegnanti dell’Istituto, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 2 rappresentanti del personale non docente.
Principali competenze: elaborare e adottare gli indirizzi generali dell’azione educativa, determinare le forme di autofinanziamento della scuola, deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico, adottare il regolamento interno dell'Istituto, decidere in merito all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, stabilire i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, ecc.
Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio Presidente, con le seguenti procedure:
a) l’elezione ha luogo a scrutinio segreto
b) sono candidati tutti i genitori membri del consiglio
c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio
d) qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica
e) a parità di voti è eletto il più anziano di età
f) il Consiglio elegge anche un vice Presidente con le stesse modalità previste per il Presidente. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Il materiale e la documentazione inerente sono a disposizione dei membri del Consiglio presso gli uffici di segreteria.
Su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione su casi di comprovata urgenza e necessità, dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno. L’ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.
Il Consiglio di Istituto predispone annualmente e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione da inviare, firmata dal Presidente del Consiglio e della Giunta, agli organi competenti, entro quindici giorni dalla sua approvazione. Le sedute e gli atti del consiglio sono pubbliche.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Altri Organi collegiali
Tutti gli organi collegiali della scuola, ognuno per la parte di propria competenza, partecipano al processo di formazione del POF.
Il Consiglio di Istituto propone l’atto di indirizzo che rappresenta la parte fondante del POF, il collegio dei docenti delibera la parte progettuale, la giunta esecutiva e di nuovo il Consiglio di Istituto approvano il Programma annuale che può essere definito il “motore economico” del POF.

Il funzionamento degli organi collegiali avviene nel rispetto delle successive norme e procedure:
a) la convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all’albo generale dell’istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l’ordine del giorno.
b) di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante o all’inizio della seduta successiva dai componenti l’organismo.

Consiglio di Classe
Componenti: Dirigente Scolastico, insegnanti della classe, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti.
Principali competenze: valutazione periodica e finale degli studenti (sola componente docente); proposte al Collegio dei docenti relativamente all'azione educativa e didattica, agli interventi didattici ed educativi integrativi e ad iniziative di sperimentazione; deliberare provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, ecc.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo Presidente. Il consiglio di classe si riunisce almeno due volte a quadrimestre.

Collegio dei Docenti
Componenti: Dirigente Scolastico, docenti dell’Istituto. Principali competenze: programmare l'attività educativa, proporre sperimentazioni, elaborare il Piano dell'Offerta Formativa, eleggere Funzioni Obiettivo e Commissioni di lavoro, proporre i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei docenti, valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, individuare i mezzi per ogni possibile recupero riguardo i casi di scarso profitto, provvedere all'adozione dei libri di testo, ecc.
Il Collegio dei Docenti, che può riunirsi anche in sottocommissioni, è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa, o su richiesta di 1/3 dei docenti, per gli adempimenti di cui all’art. 7 del T.U., con avviso affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico devono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

Giunta Esecutiva
Componenti: Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi un rappresentante degli insegnanti dell’Istituto, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale non insegnante.
Principali competenze: prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso. Ha il compito di proporre al Consiglio d'istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Il Dirigente Scolastico ed il suo staff
La funzione di leadership dovrebbe essere esercitata dal dirigente scolastico. Viene utilizzato il condizionale poiché i vincoli derivanti da un “eccesso” di burocrazia e di sindacalizzazione non consentono al Dirigente di realizzare pienamente la sua funzione di innovatore, motivatore e valorizzatore delle risorse umane. Basti pensare che il dirigente non può scegliersi le persone con cui lavorare.
La scuola è un’organizzazione di tipo scarsamente gerarchico, anzi fondata su una comunità professionale. E’ per questo motivo che la funzione della leadership viene condivisa con le componenti sopra descritte e con i docenti, principalmente i collaboratori del dirigente. Questi, insieme ai docenti che ricoprono gli incarichi di funzione strumentale al POF, costituiscono lo staff di dirigenza.
Nella scuola, più che di leadership individuale quindi, si può parlare di leadership diffusa e collaborativa.
Ne consegue che, nella scuola dell’autonomia, il ruolo di leader scolastico chiede di essere assunto come “leader educazionale” ed è senz’altro da attribuire, almeno sul piano normativo, al dirigente scolastico. Se, invece, parliamo di leadership scolastica, occorre fare riferimento a quel gruppo di operatori scolastici in grado di guidare la scuola secondo criteri, fini e valori condivisi.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

1. Atto di nomina o di proclamazione
2. Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto (es. fine 2011 – elezioni del 2014) e per i tre anni successivi (rimozione prevista dalla normativa alla fine del es. 2017).

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto e agli altri organi collegiali non prevedere alcuna retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.

Per vedere l'attuale composizione degli organi collegiali clicca qui

Sanzioni per mancata comunicazione di atti - Art. 47
La presente sezione non è prevista per le istituzioni scolastiche.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - Art. 28, comma1
La presente sezione non è prevista per le istituzioni scolastiche.

Articolazione degli uffici - Art. 13, comma 1, lettera b, c
L'articolazione degli uffici; i compiti e le funzioni; la struttura organizzativa delle responsabilità sono riportati nella sezione Organigramma del sito.

Telefono e posta elettronica - Art. 13, comma 1, lettera d
I numeri di telefono e fax e gli indirizzi di posta elettronica sono riportati nella pagina contatti del sito.